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Cosa succede fuori dai confini italiani?

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FahnenmeerCosa succede fuori dai confini italiani?

     Il principio di sussidiarietà, essendo dichiarato basilare dall’Unione Europea, trova naturalmente applicazione anche fuori dai nostri confini. Come abbiamo già detto, tale principio si evolve di pari passo con quello di autonomia, pertanto Paesi che provengono da un assetto centralistico, come la Spagna e la Francia, hanno avuto un percorso simile a quello italiano, viceversa, in Paesi che disponevano ab origine di un assetto federale, come la Germania e la Svizzera, l’affermazione del principio di sussidiarietà ha trovato un terreno più fertile, una sorta di preadattamento ambientale.

       Il Paese a noi maggiormente affine è sicuramente la Spagna, la cui Costituzione prevede l’indissolubile unità della nazione, patria comune ed indivisibile di tutti gli spagnoli, ma allo stesso tempo concede autonomia agli Enti Locali nella gestione dei propri interessi. In particolare a tali Enti, che si articolano in Municipi, Province e Comunità Autonome, viene riconosciuta una sufficienza finanziaria, infatti si dispone che gli uffici di finanza locale devono disporre dei mezzi sufficienti per l’esercizio delle funzioni che la legge attribuisce loro e si finanziano principalmente con tributi propri e con partecipazioni a tributi dello Stato. Anche la Spagna ha introdotto importanti novità nel proprio ordinamento giuridico negli anni 2001 e 2009. Nel 2001 è stata varata una riforma che ha rivisto i rapporti fra Stato Centrale e Comunità Autonome in materia di politica fiscale e finanziaria e ciò anche nell’intento di creare un nuovo equilibrio stabile e duraturo, tant’è che fu la prima a non prevedere la scadenza quinquennale invece usuale nelle precedenti normative in materia. Nel 2009 il legislatore spagnolo è intervenuto per modificare le regole riguardanti la cessione di tributi agli Enti Locali nonché il finanziamento delle Comunità autonome. Resta da sottolineare che tutt’ora esiste una disparità fra lo Stato Centrale e le Comunità autonome da una parte e le Province e i Municipi dall’altra, i primi possono emanare delle leggi fiscali, mentre i secondi vedono limitato il proprio potere normativo ai soli regolamenti, quindi senza la possibilità di creare, né modificare, né estinguere i tributi definiti dagli enti superiori.

     Un altro Paese con un’organizzazione originaria molto accentrata è la Francia, la quale si suddivide in Comuni, Dipartimenti e Regioni, oltre gli Enti a statuto speciale e gli Enti d’oltremare ancora appartenenti alla Francia. Gli Enti Locali francesi hanno un potere derivato dallo stato centrale, quindi anche le risorse fiscali e i trasferimenti finanziari non vengono gestiti autonomamente. I vari tributi sono determinati dalla legge statale e agli Enti Locali rimane un potere meramente regolamentare, limitato cioè all’entità della base imponibile e delle aliquote, pertanto con riferimento all’autonomia finanziaria, questa è limitata al versante delle spese.

     La Germania invece è un esempio di Stato che nasce con un assetto federale e in cui la Costituzione, dopo aver dichiarato intangibile la suddivisione in Länder, assegna loro piena competenza nell’esercizio dei poteri e nell’adempimento dei compiti istituzionali. Tale assetto ha pertanto costituito un terreno molto più fertile per l’attuazione del principio di sussidiarietà. La Germania è articolata in tre livelli di governo: quello centrale (Bund), quello regionale (Länder) e quello comunale (Gemeinden). Gli Enti locali possono anche associarsi fra loro per affrontare determinante esigenze comuni come per esempio la rete idrica o fognaria (Gemeindeverbaende). Naturalmente esiste un principio gerarchico secondo il quale, se in una data materia si è espresso lo Stato centrale, sulla stessa materia non può intervenire l’Ente Locale, quindi di volta in volta la Germania deve decidere a quale livello intervenire nell’intento di contemperare l’esigenza di unità nazionale con quella di organizzazione federale. Con particolare riferimento al sistema tributario la Germania federale ha però preferito mantenere un’uniformità di assetto nei vari Länder riservando al Governo centrale il potere legislativo fiscale.

     Quando si parla di Stati confederati, in Europa l’esempio classico è quello della Svizzera. Anche la Confederazione Elvetica si articola su tre livelli di governo, ma stavolta la suddivisione non riguarda solo gli aspetti amministrativi, comprende anche quelli fiscali. I tre livelli sono la Confederazione, i Cantoni e i Municipi. In una Confederazione l’ordine gerarchico è differente rispetto ad uno Stato federale, infatti non esiste la supremazia dello stato centrale, sono i Cantoni ad avere il potere sovrano e in base ad esso decidono di delegare alcuni compiti alla Confederazione. Ogni Cantone è quindi libero di stabilire le proprie imposte in tutti i suoi aspetti e di deciderne gli impieghi verso le rispettive popolazioni. Per un coordinamento complessivo a livello confederato, ogni ministero fa capo ad una Conferenza dei vari Cantoni e fra queste assume grande rilevanza quella delle Finanze. Oltre al suddetto assetto confederato, i cittadini elvetici dispongono di importanti strumenti di democrazia diretta, quali i referendum obbligatori e facoltativi e le iniziative popolari, anche in materie fondamentali come i bilanci pubblici, l’entità delle aliquote fiscali, gli impieghi delle risorse tributarie.

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