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Sussidiarietà fa rima con solidarietà?

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Hold meSussidiarietà fa rima con solidarietà?

I princìpi di sussidiarietà e di federalismo fiscale riconosciuti dall’art. 118 della Costituzione devono necessariamente coordinarsi con il principio di solidarietà economica e sociale disposto dall’art. 2 della Costituzione stessa. Pertanto se da una parte si tende a far in modo che le entrate fiscali vengano impiegate sul territorio che ne ha alimentato il gettito, dall’altra si devono prevedere dei sistemi di riequilibrio a favore delle zone svantaggiate in base a diversi criteri, considerando soprattutto la densità demografica e l’entità della base imponibile. Ecco di seguito degli strumenti pensati per tale finalità:

• Fondo per lo sviluppo e la coesione: diretto a finanziare gli interventi di riequili-brio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, attraverso l’erogazione di contributi speciali e il finanziamento dei progetti strategici di carattere infrastrutturale e immateriale di rilievo nazionale, regionale e interregionale. Il documento di economia e finanza determina, tenendo conto delle previsioni macroeconomiche di crescita del PIL, nonché coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi del Fondo. L’85% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è destinato alle Regioni del Mezzogiorno e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord. Le politiche di coesione si attuano sia attraverso l’utilizzo delle risorse previste nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Fondo sociale europeo – FSE, Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), con la corrispettiva quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (l’articolo 5 della legge n. 183 del 1987), sia attraverso il ricorso a risorse aggiuntive iscritte nel Fondo stesso. Le risorse che all’inizio della XVI legislatura risultavano stanziate per gli interventi del FAS nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 (oltre 64 miliardi di euro sino all’anno 2015, cui si affiancavano originariamente, per l’attuazione della politica di coesione, 28,7 miliardi di fondi comunitari e 31,6 miliardi di cofinanziamento nazionale) sono state utilizzate anche per finalità più specifiche, vale a dire sia a copertura delle diverse manovre di finanza pubblica, sia a copertura di oneri derivanti da numerosi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, alcuni dei quali, tuttavia, non strettamente correlati agli interventi nelle aree sottoutilizzate. Le leggi finanziarie, prima, e di stabilità, poi, hanno disposto rimo-dulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa, anticipando o posticipando le risorse. Alla luce di tali variazioni, la legge di bilancio per il 2013-2015 (legge n. 229/2012) fissa le risorse del Fondo sviluppo e coesione in misura pari a 8 miliardi per il 2013, a 5,8 miliardi per il 2014 e a 8,5 miliardi per il 2015.

• Fondo sperimentale di riequilibrio: istituito al fine di realizzare una devoluzione in forma progressiva e territorialmente equilibrata della fiscalità immobiliare; ha durata triennale ed è alimentato con il gettito derivante dai tributi elencati all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011. Ricordiamo che le entrate del periodo 2011/2013 (definito fase transitoria) sono state costituite dalla compartecipazione IVA, dal gettito dei tributi statali sui trasferimenti immobiliari, dal gettito della componente immobiliare dell’Irpef e delle imposte di registro e di bollo su affitti e locazioni, nonché dal gettito della cedolare secca sulle locazioni. In particolare la compartecipazione IVA è distribuita sulla base del gettito dell’IVA regionale ed è assegnata ai Comuni in base alle rispettive popolazioni.

• Fondo perequativo per i Comuni e le Province: istituito nel bilancio dello Stato, concorre al finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province. Il fondo perequativo dei Comuni è distinto in due parti, una dedicata alle funzioni fondamentali dell’ente e l’altra dedicata a quelle non fondamentali. È alimentato dalle quote del gettito derivante dalle imposte di registro e di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla cedolare secca sugli affitti, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. L’ammontare complessivo del fondo è determinato sul complesso dei contributi ordinari di base (nel quale si considera anche l’imposta municipale al gettito minimo obbligatorio); tale ammontare viene annualmente rivalutato al tasso programmatico d’inflazione o a quello di incremento della spesa statale, stabilito triennalmente dal Governo in sede di programmazione finanziaria. Il contributo viene assegnato con valenza triennale e al termine del triennio l’assegnazione deve essere ricalcolata ex novo, impedendo cioè il consolidamento dei dati storici. Quanto ai criteri di distribuzione del fondo occorre rilevare che quest’ultimo è stato correlato al gettito obbligatorio delle imposte, escludendo ogni collegamento con la discrezionale applicazione dei tributi da parte dell’ente locale, pertanto la perequazione per i Comuni avviene per esempio con riferimento al gettito IMU applicata al 4 per mille (aliquota minima) ed all’addizionale energetica. I contributi vengono assegnati agli Enti Locali tenendo conto dello scostamento negativo delle rispettive basi imponibili con riferimento alla base imponibile media per classe demografica di appartenenza, con assegnazioni propor-zionali allo scarto e maggiorazioni per gli enti in condizioni particolarmente svantaggiate. Si hanno pertanto due tipi di perequazione: il primo, che ha per obiettivo la razionalizzazione dei trasferimenti erariali ai Comuni, eliminando le differenze storiche nei trasferimenti pro-capite fra enti simili, appartenenti alle stesse fasce demografiche, ed il secondo che, prendendo atto dell’introduzione dell’autonomia impositiva, ha previsto un intervento erariale in favore degli enti dotati di minori basi imponibili, e pertanto svantaggiati in ogni caso nell’attivazione dell’autonoma leva tributaria.

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