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Sussidiarietà: sappiamo tutti cosa si intende?

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castells 22Sussidiarietà: sappiamo tutti cosa si intende?

     Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso a quello di autonomia e per chiarire questo legame è bene fare chiarezza sul significato da attribuire al termine “sussidiario”, dato che vi sono più accezioni. Un primo significato è ciò che ha funzione di aiuto, di sostegno, altrimenti vuol dire ciò che è accessorio, aggiuntivo. Come al solito è bene approfondire l’etimologia del termine, sussidiario deriva dal latino subsidium, con cui si indicava un aiuto di riserva, un aiuto offerto solo in caso di necessità quando chi è preposto ad una data funzione non risulta sufficientemente efficace. È per esempio il termine con cui, nel gergo militare degli antichi romani, si definivano le truppe di riserva in seconda linea che dovevano intervenire a supporto di quelle al fronte quando queste ultime non reggevano l’urto delle truppe nemiche. Risulta evidente che nella prima accezione la sussidiarietà implica un’azione per dare aiuto, mentre nella seconda implica un’astensione per rimanere in attesa finché non sia indispensabile il contrario. In ambito giuridico il termine “sussidiarietà” viene inteso nella seconda accezione, quindi nell’evitare un intervento diretto dello Stato centrale nel rispetto delle autonomie locali.

     Nel nostro ordinamento giuridico il principio di sussidiarietà si è pertanto evoluto di pari passo con quello di autonomia locale, quindi lungo un percorso timidamente iniziato negli anni ’70 e tutt’ora in corso. Ricordiamo le date più rilevanti di tale fase di transizione da uno Stato fortemente centralizzato ad uno articolato in diverse autonomie locali:

• 1948: entrata in vigore della Costituzione italiana, la quale all’art. 5 afferma che la Repubblica è una e indivisibile, pur promuovendo, sebbene in forma programmati-ca, le autonomie locali

• 1970: istituzione delle Regioni, con la quale avvenne un primo decentramento più formale che sostanziale, dato che non si modificò l’assetto fortemente centralistico dello Stato e in particolar modo sul piano tributario, dove lo Stato si riservava la determinazione dei tributi e della base imponibile, lasciando agli Enti locali, e solo in alcuni casi, la mera determinazione delle aliquote e sempre entro i limiti fissati a livello centrale

• 2001: riforma del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento all’art. 114 che organizzava la Repubblica in Regioni, Province e Comuni e che ora, nella nuova formulazione, dispone che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Con la riforma viene dunque conferita pari dignità ai vari soggetti e questi vengono elencati in ordine crescente dal basso, sottolineando appunto una sussidiarietà di tipo verticale. Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria, l’art. 119 non ne prevedeva per Comuni e Province, mentre oggi la sancisce per tutti gli Enti Locali attribuendo loro autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa. In seguito alla riforma costituzionale gli Enti Locali hanno pertanto ottenuto la possibilità di disporre ed applicare tributi propri.

• 2009: delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, al fine di realizzare l’autonomia finanziaria degli Enti Locali secondo il principio di sussidiarietà, di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, armonizzare i bilanci pubblici delle varie realtà locali. Tale delega tende al superamento del modello basato sulla finanza derivata dallo Stato centrale a favore di un modello in cui si crei uno stretto rapporto fra le risorse tributarie e le realtà locali in cui tali risorse sono state create, pur prevedendo un adeguato sistema perequativo per bilanciare gli squilibri economici fra le diverse aree del Paese

• 2011: emanazione dei decreti attuativi in materia di federalismo fiscale municipale, con cui sono state disciplinate l’imposta di soggiorno e l’imposta di scopo per le opere pubbliche, nonché in tema di autonomia di entrata, con cui è stato introdotto il criterio dei costi e fabbisogni standard su cui commisurare la spesa in sostituzione del precedente criterio storico.

     L’accelerazione di tale transizione avvenuta negli ultimi anni è dovuta ad un preciso impulso proveniente dall’Unione Europea. Nel 1989 la Carta Europea delle autonomie locali ha infatti esaltato i princìpi di sussidiarietà ed autonomia arrivando a porli come riferimento per la soluzione di divergenze interpretative nel diritto interno degli Stati membri dell’Unione Europea. In caso di dubbio interpretativo rispetto ad una disposizione normativa, bisognerà pertanto decidere in favore dell’Ente Locale più vicino al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. Successivamente nel 1992 il Trattato di Maastricht impegna l’Unione Europea ad intervenire in un dato ambito secondo lo stesso principio di sussidiarietà, quindi solo se e nella misura in cui i singoli Stati membri non risultino sufficientemente efficaci nel medesimo ambito. Il principio di sussidiarietà è stato dunque sancito dal suddetto Trattato che lo ha qualificato come principio cardine dell’Unione Europea.

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