Unione Europea e sussidiarietà: un binomio possibile?
Il principio liberale no taxation without representation esprime il necessario collegamento che in democrazia ci deve essere fra prelievo fiscale e rappresentanza politica; il popolo sovrano si sottopone cioè alle imposte solo se queste sono stabilite per legge, una legge formulata da propri rappresentanti liberamente eletti. Al principio di legalità ben si aggancia quello di sussidiarietà nel momento in cui questo dispone che gli enti di livello gerarchico superiore si debbano astenere dall’intervenire quando quelli inferiori sono in grado di provvedere autonomamente (sussidiarietà verticale) o quando prevede che gli enti pubblici non debbano agire finché i cittadini, in forma singola o associata, non dimostrino di non essere sufficientemente efficaci ed efficienti nel loro operare (sussidiarietà orizzontale). Da un punto di vista fiscale, il principio di legalità permette ai cittadini di scegliere liberamente coloro che materialmente produrranno le norme tributarie a cui i cittadini stessi si sottoporranno, mentre il principio di sussidiarietà permette ai cittadini di essere governati dall’ente pubblico ad essi più vicino e di poter partecipare all’individuazione degli impieghi del gettito tributario. La fusione di questi due principi implica dunque che ci sia coincidenza fra l’elettore, il contribuente e il beneficiario della spesa pubblica. In Italia il principio di legalità viene però costantemente mortificato dal sopravvento sulle leggi della normazione per decreti, quindi di normative provenienti dall’esecutivo non eletto dal popolo sul parlamento eletto direttamente, quindi il contribuente viene chiamato a contribuire da chi non ha eletto con evidente perdita di sovranità. La globalizzazione economica ha inoltre facilitato un altro fenomeno: la possibilità di mantenere l’attività produttiva in un Paese spostando gli utili e la tassazione in un altro Paese, in pratica non è più lo Stato che decide come tassare gli utili, ma sono gli utili che decidono dove (e quindi come) essere tassati. Pertanto il beneficiario della spesa pubblica (in quanto residente) può non coincidere con la figura del contribuente. Un’altra perdita di sovranità viene da alcuni autori collegata all’estensione delle competenze dell’Unione Europea, questa infatti condiziona sempre di più gli Stati membri nelle scelte interne anche da un punto di vista fiscale e quindi il cittadino vede allontanarsi sempre di più l’autorità da cui provengono i tributi che viene chiamato a pagare. In realtà, a parere di chi scrive, lo scenario è decisamente all’opposto: abbiamo avuto già modo di vedere come il principio si sussidiarietà sia un cardine dell’Unione Europea, la quale lo applica verso gli Stati membri e impone loro di applicarlo nelle normative interne verso i rispettivi Enti Locali. È grazie all’Unione Europea che Stati molto accentratori come Spagna, Italia e Francia sono dovuti intervenire a favore delle autonomie locali anche da un punto di vista fiscale.