Cosa c’è oltre l’ISCOP?
L’ordinamento giuridico della fiscalità locale presenta diverse imposte di scopo a livello regionale, come per esempio l’IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili), l’Ecotassa (Tributo regionale sul conferimento in discarica dei rifiuti solidi) e la Tarest (Tassa regionale per il diritto allo studio).
L’IRESA è un tributo previsto a livello nazionale dalla legge 342/2000 e, per tale impostazione in cui le Regioni hanno una discrezionalità assai limitata, pur essendo le beneficiarie del tributo, alcuni autori hanno sottolineato come lo Stato centrale proprio non riesca ad abbandonare completamente la sua posizione egemonica verso gli Enti Locali. Si tratta di un tributo a carico degli esercenti degli aeromobili civili per ogni decollo e atterraggio il cui scopo è quello di impiegarne il gettito in opere che possano rimediare agli effetti acustici e inquinanti dell’ambiente, nonché ai disagi subìti dai residenti nei pressi degli aeroporti, ma a causa della mancata adozione dei decreti ministeriali attuativi, l’IRESA fino al 2013 non è mai divenuta operativa. Il decreto 68/2011 in tema di federalismo fiscale regionale ha ora trasformato l’IRESA in un tributo che possa essere completamente disciplinato con legge regionale a partire dal 1° gennaio 2013 e alcune Regioni come Lombardia, Emilia Romagna e Lazio l’hanno introdotta.
Nella Regione Lazio la misura dell’IRESA è determinata in riferimento:
- al peso massimo dell’aeromobile al decollo;
- al livello di emissioni sonore dell’aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese in cui risulta immatricolato l’aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell’annesso 16, volume I, alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale dell’ICAO, di seguito denominato annesso, e si applica nelle seguenti misure:
- per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3), del presente comma;
- per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 tonnellate, tariffa forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;
- per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate, la tariffa è determinata nel seguente modo:
- aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell’annesso: 2,00 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,40 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;
- aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell’annesso: 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,00 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;
- aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso: 1,60 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed 1,80 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;
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- per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o non rispondano ai parametri fissati nei capitoli II, III e IV dell’annesso, tariffa forfetaria di 2,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.
Sono esenti dall’IRESA:
- gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio all’Aeroclub d’Italia, agli Aeroclub locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
- gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
- gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;
- gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività.
Anche la Ecotassa è prevista dall’ordinamento nazionale, più precisamente dalla legge 549/1995 in tema di misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui scopo è quello di incentivare le Regioni a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materie prime e di energia. Le singole regioni con proprie leggi stabiliscono dettagliatamente gli obiettivi da perseguire con tale gettito.
Nella Regione Lazio l’Ecotassa è dovuta:
- dal gestore dell’impianto di stoccaggio definitivo;
- dal gestore dell’impianto di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
- da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
Per le discariche abusive, obbligati in solido al pagamento del tributo e delle relative sanzioni sono l’utilizzatore della discarica abusiva ed il proprietario del terreno in cui insiste la stessa, qualora quest’ultimo non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione prima della constatazione delle violazioni di legge.
La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri, in attuazione dell’art.12 del D.Lgs 22-1997 e s.m.i..
Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’ imposta, prevista per ogni tipo di rifiuto, per il quantitativo, espresso in tonnellate e frazione di tonnellata fino al terzo numero decimale, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio, dell’artigianato. Attualmente, in assenza di tale decreto, tale coefficiente è assunto pari ad 1.
La Tarest è stata istituita con la stessa legge 549/95 e poi modificata dal d.lgs. 68/2012 ed ha lo scopo di incrementare le finanze delle Regioni destinate a favorire l’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli, ma privi di sufficienti mezzi economici. Tale tributo è a carico degli studenti di università statali o di istituti universitari che rilascino titoli di studio con valore legale.
Anche le tasse sulle concessioni regionali, cioè quelle corrisposte con riferimento a un dato atto amministrativo richiesto dal contribuente, possono assumere la veste di imposte di scopo nel momento in cui vengano collegate ad un preciso vincolo di destinazione come nel caso delle concessioni relative alla pratica della caccia e della pesca che vengono impiegate a tutela della fauna.