Disponi di un account? Registrati

EURO-MEDITERRANEAN RESEARCH
INSTITUTE UPON SOCIAL SCIENCES
Based in Rome

Imposta, tassa o… imposta di scopo?

Sei in: Home » POLICY PLANNING » Federalismo fiscale » L’imposta di scopo nel federalismo fiscale » Imposta, tassa o… imposta di scopo?

Paragrafo 1Imposta, tassa o… imposta di scopo?

     Nel linguaggio corrente i termini imposta e tassa vengono comunemente utilizzati come sinonimi, invece da un punto di vista giuridico-tributario individuano tributi di diversa natura.

    L’imposta è la forma più tipica del prelievo tributario, essa infatti rappresenta una prestazione che lo Stato esige coattivamente dai cittadini senza alcuna relazione specifica con una particolare attività degli Enti pubblici, tantomeno a favore del singolo soggetto passivo. L’imposta è pertanto espressione di un potere di supremazia che oggi, come nel codice di Hammurabi risalente al 1750 a.C., rappresenta una tipica obbligazione ex lege totalmente scollegata da eventuali ritorni di utilità verso i soggetti che vi sono sottoposti. Partendo dagli antichi Egizi fino alla più recente epoca delle monarchie assolute in cui la classe dominante era costituita dalla casta nobiliare, la natura dell’imposta era molto più evidente in quanto la differente posizione fra nobili e sudditi era decisamente chiara: i nobili, individuati da precisi titoli come principe, duca o barone, esigono imposte per mantenere i propri palazzi, la propria servitù, le proprie carrozze a cavalli con cocchiere, le proprie cortigiane, nonché gli armigeri al seguito e i gabellieri necessari per l’effettuazione materiale del prelievo coattivo. Oggi invece, in un assetto socio-politico-economico definito democrazia, i cittadini dispongono di una legge che attribuisce la sovranità al popolo, dunque è il popolo a ricoprire il ruolo della massima autorità. Di conseguenza i cittadini si aspettano che le imposte vengano utilizzate in maniera analoga ai contributi condominiali, quindi che vengano impiegate in servizi di comune utilità. In realtà la suddetta disposizione costituzionale è purtroppo ancora di tipo programmatico: coloro che ricoprono cariche istituzionali, individuati da precisi titoli come onorevole, senatore o ministro, popolano gli stessi palazzi, si circon-dano di commessi parlamentari, viaggiano in lussuose “auto-blu” con autista, le cronache ci dicono frequentemente che anche le cortigiane non mancano, così come le scorte armate e gli esattori necessari all’effettuazione materiale del prelievo coattivo. Esula dal presente lavoro qualsiasi commento alla suddetta comparazione, ma si ritiene che essa possa costituire un valido strumento esemplificativo per comprendere la vera origine e la reale natura dell’imposta, aldilà delle dotte trattazioni dei manuali di diritto tributario. Tuttavia nella situazione odierna l’ente impositore non è completamente privo di vincoli, il legislatore non può disporre imposte in modo completamente discrezionale o arbitrario, deve infatti subordinare la propria potestà fiscale ad altri princìpi costituzionali quali la capacità contributiva e la progressività dell’imposta, inoltre è soggetto al controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale.

     La tassa è invece un tributo che il singolo contribuente è tenuto a versare in relazione ad un’utilità che egli trae dallo svolgimento di un’attività statale o dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale o amministrativa) resa a sua richiesta e caratterizzata dalla possibilità di essere fornita a un singolo soggetto o gruppo di soggetti. Per esempio si possono citare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa di concessione governativa e le tasse scolastiche. Non c’è tuttavia alcuna correlazione tra l’entità della tassa e il costo del servizio richiesto, né con la misura del vantaggio che ottiene il richiedente, quindi anche la tassa è dovuta a titolo di contribuzione alle spese dell’Ente Pubblico che lo stesso dispone per legge in base al proprio potere impositivo. La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall’utente per la fruizione di determinati servizi in base a rapporti di natura contrattuale in cui ci si trova di fronte a veri e propri corrispettivi come nel caso dei servizi postali o ferroviari.

     L’imposta di scopo è una terza forma di tributo in cui con il prelievo tributario si intende raggiungere un obiettivo diverso dal semplice ed indistinto approvvigionamento di mezzi economici da parte dell’Ente Pubblico. L’imposta di scopo esplicita dunque il fine per cui è stata creata e questo può consistere sia nell’individuazione dell’opera o del servizio che intende finanziare (per esempio la costruzione di un asilo o l’aiuto alle popolazioni vittime di un terremoto), sia nell’individuazione del comportamento che intende dissuadere (per esempio l’utilizzazione di macchinari con elevate emissioni inquinanti). Pur rientrando nella categoria delle imposte, le imposte di scopo presentano qualche elemento di contatto con le tasse in quanto anche esse si collegano al principio del beneficio, ma il gettito dell’imposta di scopo, seppur vincolato, viene normalmente destinato a beneficio dell’intera comunità in modo da soddisfare un interesse pubblico e l’esazione di tale imposta non viene attivata su iniziativa del singolo cittadino che richiede una prestazione da parte dell’Ente pubblico. Dato che la denominazione “imposta di scopo” è grammaticalmente infelice e non esprime in modo chiaro e immediato la sua natura, alcuni autori, partendo dal fatto che il fine proprio delle im-poste si definisce fine fiscale, ha pensato bene di dare il proprio contributo per una maggiore chiarezza e ha coniato una nuova denominazione: “imposte extrafiscali”. I risultati sono stati diametralmente opposti alle intenzioni, probabilmente “imposte fi-nalizzate” sarebbe stato troppo banale e alla portata di tutti. Ad ogni modo, dato che a tutti noi piace toccare con mano ciò per cui abbiamo pagato, generalmente l’imposta di scopo è una forma di prelievo fiscale meglio accettata dai contribuenti (per quanto un tributo si possa vedere favorevolmente), essendo più evidente la correlazione fra il sacrificio economico sostenuto e la specifica attività svolta dall’Ente Pubblico. Qualche affinità esiste pertanto anche con i casi in cui il contribuente può decidere la finalità del prelievo fiscale, come nel caso della destinazione del 5 per mille ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche se in questo caso il cittadino arriva a decidere addirittura la destinazione. Per quanto riguarda l’evoluzione delle imposte di scopo, si possono dunque auspicare altri passi avanti che permettano ai contribuenti di poter scegliere fra più alternative (per esempio fra la costruzione di una scuola, il rifacimento della rete di illuminazione stradale e la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti) ognuno in base alle proprie priorità, anche dividendo quanto dovuto complessivamente (in base alle regole di determinazione della base imponibile e alle aliquote dettate dalla legge) fra tutte le opere proposte secondo proporzioni discrezionali, fino a giungere alla possibilità da parte dei cittadini di stabilire le opere da finanziare secondo le rispettive necessità, in modo da massimizzare la flessibilità e l’utilità dell’imposta di scopo. Se si riuscirà in questo percorso si riuscirà non solo a migliorare il grado di accettabilità del prelievo tributario, ma si darà un grande contributo alla diffusione di quella cultura della partecipazione che sta alla base del concetto di democrazia.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan